LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.
(2)Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro delle sostanze etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA) e metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato (MAMDPA) nel contesto della fabbricazione illecita di stupefacenti.
(3)L’EAPA è usato per produrre l’1-fenil-2-propanone (P-2-P), noto anche come benzil metil chetone (BMK). Il BMK è un precursore dell’anfetamina e della metanfetamina.
(4)L’MAMDPA è usato per produrre il 3,4-metilenediossifenilpropano-2-one (PMK), che a sua volta è un precursore della 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy».
(5)L’anfetamina, la metanfetamina e l’MDMA sono alcune delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. Tali sostanze hanno conseguenze gravi per la salute umana e stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’Unione.
(6)L’EAPA e l’MAMDPA dovrebbero pertanto diventare sostanze classificate a livello dell’Unione affinché siano soggetti a un controllo e un monitoraggio rafforzati.
(7)Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.
(8)L’EAPA e l’MAMDPA, in quanto precursori dell’anfetamina, della metanfetamina e dell’MDMA, rappresentano una minaccia significativa sul piano sociale e per la salute pubblica nell’Unione. Per tali sostanze non esistono produzione, commercio o usi leciti noti, se non a fini di ricerca. Pertanto la loro inclusione nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 costituirebbe una risposta adeguata per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e, allo stesso tempo, non comporterebbe oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.
(10)I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio (3). Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei due regolamenti è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004
L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005
L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.236.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A236%3ATOC
Foto:
pixabay
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