IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Le misure restrittive adottate dal Consiglio in virtù dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea nonché dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono uno strumento essenziale di politica estera per l’azione esterna dell’Unione.
(2)L’ampia diffusione delle informazioni sulle misure restrittive in vigore nell’Unione e la facilità di accesso alle stesse, nonché lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, le parti interessate e la Commissione sono una condizione essenziale della loro efficacia.
(3)La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha dimostrato l’urgente necessità di avviare un’azione volta a consentire agli Stati membri e agli operatori di attuare più efficacemente le misure restrittive adottate dal 24 febbraio 2022. L’aumento delle richieste relative a un’attuazione effettiva delle misure restrittive, i nuovi requisiti derivanti dall’ambito di applicazione e dalla natura senza precedenti di tali misure e la necessità di comunicazioni sicure e di una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le parti interessate e la Commissione ai fini della loro attuazione richiedono strumenti dell’informazione nuovi o migliorati e più sicuri.
(4)Un’azione operativa nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe sostenere con urgenza lo sviluppo delle applicazioni e delle banche dati necessarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1.L’Unione sostiene lo sviluppo delle applicazioni e delle banche dati necessarie per fornire informazioni sulle misure restrittive in vigore nell’Unione e garantire un facile accesso a tali informazioni, segnatamente da parte degli operatori che partecipano alla loro attuazione, come pure lo sviluppo di strumenti dell’informazione che consentano scambi sicuri di informazioni tra gli Stati membri, le parti interessate e la Commissione.
2.Tali strumenti dell’informazione potenziati sostengono in particolare l’attuazione degli obblighi di comunicazione degli Stati membri senza crearne di nuovi. Le modalità di comunicazione con conseguenze significative per le amministrazioni nazionali sono oggetto, se del caso, di consultazioni in seno al Consiglio.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1.L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 450 000 EUR.
2.Tutte le spese sono gestite dalla Commissione, in conformità delle regole e procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Articolo 3
Informazioni commercialmente sensibili
Nell’elaborare gli strumenti dell’informazione potenziati in materia di sanzioni, la Commissione garantisce che le informazioni commercialmente sensibili siano opportunamente protette mediante adeguate garanzie tecniche.
Articolo 4
Entrata in vigore e durata
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
Foto:
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