LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, seconda alternativa, in combinato disposto con l’articolo 6, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione (2) ha approvato la sostanza attiva penflufen e l’ha iscritta nell’elenco di cui all’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3), a determinate condizioni che richiedono, in particolare, la presentazione di informazioni di conferma a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione (4) ha modificato le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen e ha affrontato in parte la questione delle informazioni di conferma richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 prevede inoltre la presentazione di ulteriori informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butile) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) entro 6 mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza.
(4)Il 15 ottobre 2018 il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha adottato un parere (6) in cui concludeva che il penflufen doveva essere classificato come cancerogeno di categoria 2. A seguito di tale parere e poiché gli Stati membri hanno approvato tale classificazione, il penflufen è stato incluso nell’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (7).
(5)Il 15 marzo 2019 il richiedente ha informato la Polonia, lo Stato membro relatore, che non avrebbe presentato le informazioni di conferma richieste, le quali erano pertinenti solo per l’impiego rappresentativo per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto.
(6)Poiché le informazioni richieste conformemente all’articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono state fornite, la Commissione ha informato gli Stati membri, l’Autorità e il produttore della sostanza attiva penflufen che sarebbe stato proposto un regolamento per revocare l’approvazione o modificare le condizioni di approvazione del penflufen.
(7)Il 19 febbraio 2021 al richiedente è stata data la possibilità di presentare alla Commissione osservazioni e qualsiasi informazione pertinente. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni confermando che non avrebbe presentato le informazioni di conferma richieste.
(8)La Commissione ha concluso che i dati disponibili non sono sufficienti per determinare la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butile), che si prevede superi gli 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee quando si piantano i tuberi-seme di patata trattati con penflufen, poiché non sono state fornite le informazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013.
(9)È pertanto necessario e opportuno limitare l’approvazione del penflufen e vietare il trattamento dei tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto, mentre è possibile mantenere l’impiego del penflufen per trattare le sementi di cereali, dal momento che sono stati dimostrati impieghi sicuri.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0101.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3ATOC
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