Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5 settembre 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 (2) al fine di migliorare le disposizioni afferenti a tutte le forme di scambi di informazioni e di cooperazione amministrativa istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione (3) dovrebbe pertanto essere adattato a tali modifiche. Lo scambio automatico di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere effettuato utilizzando un formato elettronico tipo.

(3)Conformemente alla direttiva 2011/16/UE, è altresì necessario stabilire modalità pratiche per la registrazione e l’identificazione di taluni gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione, a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4.

(4)A norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, dovrebbe essere istituito un registro centrale in cui sono registrate le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo e da notificare a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4. Tale registro centrale dovrebbe essere a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri. Ai fini della comunicazione e della registrazione di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato un formulario tipo.

(5)L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE contempla un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della stessa. Per motivi di coerenza e di certezza del diritto, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata alla data di applicazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2021/514.

(6)A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alle misure di cui al regolamento.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

1)all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato XIV del presente regolamento.»;

2)all’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XV del presente regolamento.»;

3)è inserito l'articolo 2 septies seguente:

«Articolo 2 septies

Formulari tipo, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e i Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale, formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera e periodo di conservazione per le informazioni cancellate dal registro centrale

1.Il formulario da utilizzare per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e sui Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato XVI del presente regolamento.

2.Conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, gli elementi essenziali da registrare nel registro centrale sono le informazioni elencate nell’allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, di detta direttiva, e nell’allegato XVI del presente regolamento. L’istituzione del registro centrale e il trattamento dei dati personali effettuato presso il registro centrale da parte della Commissione per conto delle autorità competenti degli Stati membri sono conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3.Il formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera ai sensi dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XVI del presente regolamento.

4.Il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro centrale a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 5, lettera d), e dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XVI del presente regolamento.

(*1)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*2)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

4)gli allegati I, IX e X sono sostituiti dal testo che figura all’allegato I del presente regolamento;

5)l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

6)gli allegati XIV, XV e XVI, il cui testo figura all’allegato III del presente regolamento, sono aggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3ATOC

Fonte:

Pixabay.

 

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