LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Italia e Lettonia.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Lituania e Lettonia, nonché nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Italia non è migliorata.
(6)Nell'agosto 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Marijampolė in Lituania, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Lituania attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nelle zone soggette a restrizioni III e interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
(7)Nell'agosto 2022 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Marijampolė in Lituania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lituania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
(8)Nell'agosto 2022 sono stati anche rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
(9)In aggiunta, nell'agosto 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Kuldīga in Lettonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lettonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni III e interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
(10)Infine, il 27 maggio 2022 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico in Italia, nella provincia di Rieti, nella regione Lazio. In risposta a tale caso sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/875 (6) e (UE) 2022/920 (7) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/920, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/875, si applica fino al 31 agosto 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/920 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 (8), nonché l'adozione delle misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.229.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3ATOC
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