Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1459 della Commissione del 2 settembre 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/804.

Giustizia Unsplash

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)L'uso della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 come additivo per mangimi è stato autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione (2).

(3)A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") di esprimere un parere per confermare se l'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 come additivo per mangimi sia ancora conforme alle condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, se modificata come proposto dal richiedente. Tale modifica consiste nell'aumentare la concentrazione minima di selenio nell'additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.

(4)Nel suo parere del 10 novembre 2021 (3) l'Autorità ha concluso che la modifica dei termini dell'autorizzazione proposta dal richiedente non altera le conclusioni raggiunte nelle precedenti valutazioni sulla sicurezza per le specie bersaglio, i consumatori, l'ambiente e l'efficacia dell'additivo per mangimi. L'Autorità ha concluso che l'additivo è pericoloso in caso di inalazione, non è irritante per gli occhi e la pelle e non è un sensibilizzante della pelle. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Alla luce del parere dell'Autorità la Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

(6)La valutazione della modifica dell'autorizzazione proposta dal richiedente dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 la voce 3b810 relativa alla forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.229.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3ATOC

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