Regolamento Delegato (UE) 2022/1456 della Commissione del 10 giugno 2022 che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione (2) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) per quanto concerne condizioni speciali riguardanti l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno di conifere (Pinopsida) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Poiché la validità di tale decisione è scaduta il 31 dicembre 2020, dovrebbero essere adottate nuove norme per permettere anche in futuro l’introduzione a determinate condizioni delle suddette scatole di munizioni.

(2)L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 prevede prescrizioni specifiche per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio di legno, che dovrebbe essere conforme alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15), dal titolo Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (4), che garantisce che il materiale da imballaggio in legno sia stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

(3)Determinati materiali da imballaggio in legno di conifere (Pinopsida) in forma di scatole utilizzate per il trasporto di munizioni e fabbricate negli Stati Uniti d’America prima del 1o settembre 2007 sono stati sottoposti a trattamenti non in linea con le prescrizioni applicabili stabilite nell’allegato I della norma ISPM n. 15 e pertanto non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(4)Il 7 settembre 2018 gli Stati Uniti d’America hanno chiesto una proroga della deroga a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 per il materiale da imballaggio in legno realizzato in legno tenero e un’estensione dell’ambito di applicazione della deroga al materiale da imballaggio in legno realizzato in legno duro. Gli Stati Uniti d’America hanno corredato la suddetta richiesta di un fascicolo che costituisce il follow-up di una precedente analisi dei percorsi d’ingresso e di diffusione (pathway) effettuata dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti per quanto riguarda le scatole di munizioni in legno tenero, integrandola con un’analisi dei percorsi d’ingresso e di diffusione relativa alle scatole di munizioni in legno duro.

(5)Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America e in seguito a una discussione con il pertinente gruppo di esperti sulla deroga per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni dagli Stati Uniti d’America, la Commissione ha concluso che le scatole di cui al considerando 3 e utilizzate nel trasporto delle munizioni, in legno tenero e in legno duro, non presentano alcun rischio di diffusione di organismi nocivi per le piante, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tali condizioni riguardano la data di produzione delle scatole di munizioni, l’assenza, o la presenza limitata, di corteccia, il trattamento e la riparazione di tali scatole, come pure il loro immagazzinamento e trasporto.

(6)Tale deroga dovrebbe applicarsi soltanto a materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America che sono state fabbricate prima del 1o settembre 2007, poiché le scatole fabbricate dopo tale data sono state sottoposte a un trattamento in conformità alla norma ISPM n. 15.

(7)Tale materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, in legno tenero e in legno duro, dovrebbe pertanto poter essere introdotto, immagazzinato e spostato nel territorio dell’Unione, purché soddisfi le condizioni stabilite nel presente regolamento.

(8)Al fine di garantire controlli efficaci e una panoramica dei potenziali rischi fitosanitari, gli operatori che spostano o immagazzinano materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America dopo i controlli pertinenti dovrebbero notificare all’autorità competente interessata lo spostamento o l’immagazzinamento delle scatole in questione.

(9)Al fine di garantire una risposta rapida a qualsiasi potenziale rischio fitosanitario derivante dal materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, gli Stati membri dovrebbero immediatamente informarsi reciprocamente e informare la Commissione quando vengono a conoscenza di una spedizione non conforme alle prescrizioni riguardanti le condizioni di introduzione nell’Unione stabilite nel presente regolamento. Ai fini della valutazione dell’applicazione del presente regolamento essi dovrebbero inoltre, su base annuale, fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate.

(10)Le condizioni per la deroga di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi fino al 31 luglio 2025 per permettere di riesaminare l’attuazione delle sue misure e di valutare se dette misure affrontino efficacemente il rischio fitosanitario connesso all’importazione di tale materiale da imballaggio in legno.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.229.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3ATOC

 

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