LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)Poiché non tutte le imprese di investimento sono tenute a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile, le norme che specificano il requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento dovrebbero consentire a queste ultime di calcolare il requisito relativo alle spese fisse generali anche sulla base di bilanci non sottoposti a revisione contabile, laddove alle imprese di investimento non incomba tale obbligo. Inoltre, se il bilancio sottoposto a revisione contabile non copre un periodo di dodici mesi, l’impresa di investimento dovrebbe effettuare un calcolo per produrre un importo annuo equivalente, al fine di garantire la coerenza con il requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
(2)Dato che, per quanto riguarda la situazione finanziaria di un’impresa, la differenza tra l’utile lordo e l’utile netto è rappresentata dai costi fissi di funzionamento dell’impresa, la deduzione dai costi totali dell’impresa di investimento delle quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere intesa come riferita all’utile netto.
(3)Inoltre, poiché il pagamento di bonus per il personale e altra retribuzione può essere differito nel tempo e potrebbe seguire diverse strutture contrattuali, è opportuno che tali bonus per il personale e altra retribuzione siano considerati dipendenti dall’utile netto se ciò non ha alcun impatto sulla posizione patrimoniale dell’impresa o perché i pagamenti sono già stati effettuati o perché non vi è l’obbligo di pagamento in caso di assenza di utile netto.
(4)Le imprese di investimento devono includere i costi fissi di terzi nel calcolo delle loro spese totali. Tuttavia, se non sono interamente sostenuti per conto delle imprese di investimento, tali costi dovrebbero essere inclusi fino all’importo attribuibile all’impresa di investimento.
(5)Non tutte le imprese di investimento utilizzano gli International Financial Reporting Standard e il calcolo dei costi totali varia in base ai principi contabili applicabili. È opportuno specificare ulteriormente gli elementi che le imprese di investimento devono dedurre dal totale delle loro spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, al fine di garantire la comparabilità del calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.
(6)In linea con la particolarità della loro attività, i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni dovrebbero dedurre le spese relative alle materie prime dal totale delle spese utilizzato per calcolare il proprio requisito relativo alle spese fisse generali.
(7)Nel caso in cui un’impresa di investimento che è un market maker sia liquidata, essa cessa di fornire i suoi servizi di market making e pertanto non è più tenuta a pagare le commissioni di negoziazione normalmente sostenute per la prestazione di tali servizi. Tali commissioni dovrebbero pertanto essere escluse dal totale delle spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali. Allo stesso tempo, in caso di liquidazione, il market maker può continuare a disporre di un inventario di titoli che normalmente utilizza nelle sue attività di market making. Se tale inventario fosse liquidato, ciò darebbe luogo a commissioni di negoziazione che dovrebbero essere incluse nel totale delle spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.
(8)Le spese fisse generali possono evolvere a un ritmo simile a quello delle attività dell’impresa di investimento e in tal caso non dovrebbero essere considerate cambiamenti sostanziali ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In alcune circostanze possono tuttavia verificarsi cambiamenti, come mutamenti nei modelli aziendali o fusioni e acquisizioni, che comportano variazioni significative delle spese fisse generali previste. Pertanto le norme che specificano il requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento dovrebbero stabilire soglie oggettive basate sulle spese fisse generali previste al fine di specificare la nozione di cambiamento sostanziale.
(9)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(10)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3ATOC
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