Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1386 della Commissione del 9 agosto 2022 che proroga una deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 ottobre 2011 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 (2) che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino al 31 marzo 2014 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria). Una proroga di tale deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione (3), scaduto il 31 marzo 2018. Un'ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione (4), scaduto il 31 marzo 2021.

(2)Il 10 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di proroga di tale deroga per quanto riguarda l'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle sue acque territoriali delle regioni Toscana e Liguria.

(3)L'Italia ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate per il rinnovo della deroga.

(4)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, il 14 ottobre 2021 l'Italia ha adottato il relativo piano di gestione mediante decreto (5) («piano di gestione italiano»).

(5)La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dall'Italia per navi aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del suddetto piano di gestione italiano adottato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 («piano di gestione») il 14 ottobre 2021.

(6)La richiesta riguarda 117 navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 14 m e con uno sforzo totale di 5 886,9 kW; il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7)Le suddette navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)In occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 (6), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha esaminato la richiesta di proroga della deroga da parte dell'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa correlato.

(9)La valutazione globale dello CSTEP è positiva e il progetto di piano di gestione contiene gli elementi principali a sostegno della richiesta. Le informazioni riguardanti la biologia, l'ecologia, la flotta e lo sforzo sono presentate correttamente. L'Italia è stata invitata a esaminare alcuni elementi che necessitavano di ulteriori chiarimenti sull'ubicazione delle operazioni di pesca, sul livello di attivazione delle misure di salvaguardia e sui tempi di risposta a livello di gestione. Al fine di affrontare tali questioni, le autorità italiane hanno accettato di fornire i dati supplementari richiesti. La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)La proroga della deroga chiesta dall'Italia riguarda un numero limitato di navi e, tenuto conto sia delle dimensioni ridotte della piattaforma continentale che della distribuzione geografica della specie bersaglio, vi sono vincoli geografici specifici che limitano i fondali di pesca interessati.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.208.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A208%3ATOC

 

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