Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1385 della Commissione dell'8 agosto 2022 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nella provincia del Quebec (Canada) e confermati il 28 giugno 2022 e il 9 luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). Rientrano tutti in un'unica zona soggetta a restrizioni essendo localizzati l'uno in prossimità dell'altro.

(6)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, localizzato a Birsay, Isole Orcadi, Scozia (Regno Unito) e confermato il 6 luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, localizzato nei pressi di Dartington, South Hams, Devon, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 21 luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nella contea di Deschutes, nello stato del Colorado (Stati Uniti) e confermati il 12, 15, 19 e 21 luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nella contea di Sanpete, nello stato dello Utah (Stati Uniti) e confermati il 14, 19 e 26 luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella contea di Snohomish, stato di Washington (Stati Uniti) e confermato il 18 luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0115.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC

 

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