LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi.
(2)Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’aviazione sportiva e da diporto deve essere soggetta a norme semplici e proporzionate per evitare di imporre inutili oneri amministrativi e finanziari alle imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili. Tali norme devono essere proporzionate, efficienti in termini di costi e flessibili, pur garantendo il necessario livello di sicurezza.
(3)Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di alcune categorie di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa alla certificazione del progetto, di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e, se del caso, del motore e dell’elica alle norme industriali pertinenti, laddove si ritenga che ciò garantisca un livello accettabile di sicurezza.
(4)Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare un processo più proporzionato per la certificazione di tali prodotti.
(5)Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa a un’approvazione dell’impresa, di dichiarare la loro idoneità a progettare e fabbricare prodotti e parti. Tali imprese dovrebbero essere in grado di utilizzare le approvazioni esistenti quale mezzo per dimostrare la loro idoneità a condurre attività di progettazione e produzione.
(6)È opportuno stabilire dei requisiti di protezione ambientale anche per i prodotti la cui progettazione è soggetta a una dichiarazione di conformità del progetto. Tali requisiti di protezione ambientale dovrebbero basarsi sui requisiti di cui all’annesso 16, volumi I, II e III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale (3), al fine di garantire lo stesso livello uniforme di protezione ambientale, indipendentemente dal fatto che un prodotto sia soggetto all’omologazione o a una dichiarazione di conformità del progetto.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
(8)È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente affinché le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di aeromobili utilizzati principalmente nell’aviazione sportiva e da diporto possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
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