Regolamento Delegato (UE) 2022/1357 della Commissione del 25 maggio 2022 recante modifica del Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 prevede disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche stabilite a livello regionale per le acque nordoccidentali.

(2)Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, i Paesi Bassi e la Spagna («Stati membri interessati») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nella Manica. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241 il 30 aprile 2021 gli Stati membri interessati hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune ai fini dell’adozione di un atto delegato. La raccomandazione comune è stata trasmessa dagli Stati membri interessati al consiglio consultivo per le acque nordoccidentali (NWWAC) per consultazione.

(3)La raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati relativa al pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica suggeriva l’istituzione di una riserva di ricostituzione dello stock nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7d a sud della latitudine 49°42′ N e fino al limite delle acque territoriali francesi e di un periodo di chiusura nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 7d e 7e.

(4)Nell’estate del 2021 l’Unione e il Regno Unito hanno intavolato discussioni al fine di cercare un accordo ad hoc per le chiusure stagionali per il 2021 per quanto riguarda il pettine maggiore. Tali chiusure si basavano sulle misure proposte nella raccomandazione comune presentata dagli Stati interessati il 30 aprile 2021. Di conseguenza è stato concordato un approccio reciprocamente soddisfacente in base al quale, da agosto a ottobre 2021, l’Unione e il Regno Unito hanno rispettato le chiusure stagionali specifiche per il pettine maggiore nella Manica.

(5)Dato che la raccomandazione comune propone modifiche dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, il presente regolamento delegato mira ad includere le disposizioni richieste dagli Stati membri interessati in un unico atto.

(6)Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

(7)Il gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stato consultato mediante procedura scritta.

(8)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha analizzato e valutato positivamente le prove presentate dagli Stati membri interessati. Nelle sue conclusioni (2) esso ha constatato che il divieto di pesca del pettine maggiore per tutte le flotte in un arco di tempo determinato rappresenta un importante passo avanti e dà seguito alle conclusioni dello CSTEP (3). Ha inoltre concluso che un prolungamento del periodo di divieto (dal 15 maggio al 15 ottobre) nella Manica orientale a sud della latitudine 49°42′ N potrebbe essere salutare per la biomassa dello stock. Ha infine dichiarato che, anche se il periodo di divieto nel resto della zona delle divisioni CIEM 7d e 7e (dal 15 maggio al 30 settembre) è leggermente più breve di quello previsto per la baia della Senna, è probabile che tale misura sia comunque vantaggiosa in quanto applicata a tutte le flotte. È pertanto opportuno includere le misure proposte nel presente regolamento.

(9)Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo») e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

(10)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC

 

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