LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di produrre, a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I di tale regolamento, sulla base di dati comparabili e armonizzati, e di garantire la corretta attuazione della tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» da parte degli Stati membri, la Commissione deve specificare le variabili, le unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni nonché il termine per la trasmissione di tali dati.
(2)A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi di tale regolamento. È pertanto necessario stabilire le scadenze per la trasmissione di tali relazioni.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'anno di riferimento 2023 conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2023.
2. La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC
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