Regolamento (UE) 2022/1343 della Commissione del 29 luglio 2022 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del PE e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Per la sostanza acequinocil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per alcuni prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, nocciole, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, uve da tavola e da vino, pomodori, melanzane, luppolo, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), equini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)Per la sostanza clorantraniliprolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, granturco dolce, cavolfiori, sedani, chicchi di caffè e muscolo (di suini, bovini, ovini, caprini ed equini). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per i cavoli ricci l'Autorità ha raccomandato di mantenere l'LMR vigente pari a 20 mg/kg. Tuttavia gli Stati membri hanno chiesto di aumentare l'MLR per i cavoli ricci a 40 mg/kg, che corrisponde al limite massimo dei residui a norma del Codex (CXL) per le foglie di ravanello, poiché queste ultime sono attualmente classificate nell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 nel sottogruppo «cavoli ricci». Nel 2015, quando il CXL per le foglie di ravanello è stato introdotto nella normativa dell'Unione, questa non menzionava espressamente le foglie di ravanello. Le foglie di ravanello sono state in seguito classificate come appartenenti al sottogruppo «prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)» e non al sottogruppo «cavoli ricci». Gli Stati membri hanno chiesto di seguire la classificazione corrente. Per quanto riguarda gli LMR per peperoni, meloni, cocomeri/angurie, foglie di vite e specie simili, semi di arachide, semi di girasole e semi di colza, l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)Per la sostanza emamectina l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Ha proposto di modificare la definizione di residuo assumendo come parametro l'emamectina B1a e i suoi sali, espressi come emamectina B1a (base libera). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per prugne, patate, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, crescioni e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro/lauro, dragoncello, piselli (senza baccello) e carciofi. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per arance, limoni, mandarini, uve da tavola e da vino, zucche, scarola/indivia a foglie larghe, semi di cotone, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equini (muscolo, grasso, fegato, rene), altri animali terrestri d'allevamento (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini) l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'autorità aveva inoltre concluso che, per quanto riguarda l'LMR per le albicocche, alcune informazioni non erano disponibili. È stata presentata una domanda conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, di modifica degli LMR vigenti per alcuni prodotti, tra cui le albicocche. Nel suo parere (5), l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che la modifica dell'LMR richiesta per le albicocche era accettabile. Tale modifica è stata affrontata nel regolamento (UE) 2022/476 della Commissione (6) e pertanto non sono necessarie ulteriori informazioni per quanto riguarda le albicocche.

(5)Nei propri pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei CXL. Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione.

(6)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato nell'Unione e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(8)Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.

(9)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC

 

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