LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.DOMANDA
(1)La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.
(2)La domanda è stata presentata il 17 giugno 2022 dalla European Steel Association — «EUROFER» («richiedente»).
B.PRODOTTO
(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, classificati, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione (2), con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(4)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, ma spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
C.MISURE IN VIGORE
(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 («le misure in vigore»).
D.MOTIVAZIONE
(6)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(7)Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.
(8)Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall’Indonesia e dalla Turchia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame. I dati forniti nella domanda hanno evidenziato una significativa modificazione della configurazione degli scambi consistente in un aumento significativo delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili, la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, dall’Indonesia verso la Turchia e un aumento significativo delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Turchia verso l’Unione.
(9)Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Turchia nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia. Gli elementi di prova prodotti dal richiedente tendono a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate al momento dell’apertura dell’inchiesta antidumping la quale ha determinato l’istituzione delle misure in vigore e che alla base dell’evidente modificazione della configurazione degli scambi non vi è una alcuna sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.
(10)Le bramme di acciai inossidabili originarie dell’Indonesia rappresentano oltre il 60 % del valore totale del prodotto assemblato, e il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione. Il richiedente ha altresì presentato elementi di prova che tendono a dimostrare che non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Turchia, se non quella riconducibile all’ulteriore trasformazione delle bramme di acciai inossidabili importate dall’Indonesia.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.198.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A198%3ATOC
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