Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1309 della Commissione del 26 luglio 2022 che modifica e rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere Malus Mill.

(4)Il 18 ottobre 2019 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di portainnesti e piante innestate da impianto di uno-tre anni, in riposo vegetativo e a radice nuda, appartenenti alla specie Malus domestica. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5)Il 30 settembre 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina (4). L’Autorità ha individuato Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco) ed Erwinia amylovora quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto.

(6)L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola e Tobacco ringspot virus e ha stimato la probabilità di indennità della merce da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda l’Erwinia amylovora l’Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nelle zone protette specificate, elencate nell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), di piante di Malus Mill., ad eccezione di frutti e sementi.

(7)Sulla base del parere scientifico dell’Autorità il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica e originari dell’Ucraina è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le prescrizioni particolari per le zone protette di cui all’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento.

(8)Lopholeucapsis japonica e Tobacco ringspot virus figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’Erwinia amylovora figura rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e sono previste prescrizioni particolari nell’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento per impedire l’ingresso e la diffusione dell’organismo nocivo nelle zone protette specificate.

(9)L’Eotetranychus prunicola non è ancora stata inserito nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Ciononostante, sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, l’impatto di tale organismo nocivo sulle piante ospiti nell’Unione non risulta significativo. Di conseguenza in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

(10)È pertanto opportuno che i portainnesti e le piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica e originari dell’Ucraina non siano più considerati piante ad alto rischio.

(11)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione (6) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 specificando che è vietato introdurre nell’Unione Malus Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia. Tale regolamento omette tuttavia di specificare che dette piante da impianto dovrebbero essere prive di foglie, in conformità al pertinente parere scientifico dell’EFSA (7). Tale omissione dovrebbe pertanto essere rettificata.

(12)L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(13)Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (8), l’importazione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica e originari dell’Ucraina dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile.

(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.198.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A198%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
10115
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86061722
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 3.129.63.186