Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/206 della Commissione del 9 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il fabbricante Daimler AG (il «richiedente») ha presentato il 14 novembre 2013 una richiesta di approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come pacchetto di tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 14 maggio 2014 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 15 maggio 2014.

(2)La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3).

(3)La domanda fa riferimento a un sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) per i proiettori anabbaglianti e abbaglianti, le luci di posizione anteriori e le luci di illuminazione della targa. Questo pacchetto tecnologico è simile alle tecnologie innovative approvate come innovazione ecocompatibile con le decisioni di esecuzione della Commissione 2013/128/UE (4) e 2014/128/UE (5). Va anche rilevato che la richiesta di Daimler AG si basa sull'approccio semplificato descritto nelle linee guida tecniche, come la domanda già approvata con decisione di esecuzione 2014/128/UE, mentre la domanda precedentemente approvata con decisione di esecuzione 2013/128/UE si basava sull'approccio globale.

(4)La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(5)Il richiedente ha dimostrato che la percentuale di autovetture nuove immatricolate nell'anno di riferimento 2009 che utilizzavano i LED per i proiettori anabbaglianti, i proiettori abbaglianti, le luci di posizione anteriori e le luci di illuminazione della targa era inferiore al 3 %. A tal fine il richiedente fa riferimento alle linee guida tecniche, che contengono la sintesi della relazione concernente l'iniziativa «Light Sight Safety» del CLEPA. Il richiedente ha utilizzato funzioni predefinite e dati medi, in linea con l'approccio semplificato specificato nelle linee guida tecniche.

(6)In conformità all'approccio semplificato descritto nelle linee guida tecniche, il richiedente ha utilizzato di dispositivi di illuminazione alogeni come tecnologia riferimento per dimostrare la capacità di riduzione delle emissioni di CO2 del sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce nei proiettori anabbaglianti e abbaglianti, nelle luci di posizione anteriori e nelle luci di illuminazione della targa.

(7)Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato alle funzioni di illuminazione. Considerando che il richiedente ha presentato una domanda relativa a un sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come pacchetto di tecnologia innovativa, la Commissione ritiene appropriato modificare le formule per il calcolo della riduzione di emissioni di CO2 al fine di tenere conto della riduzione totale delle emissioni di CO2 del pacchetto illuminazione. Di conseguenza, la metodologia specificata nell'allegato della decisione differisce per alcuni elementi essenziali da quella approvata con la decisione di esecuzione 2014/128/UE. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(8)Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(9)Dato che l'attivazione dei dispositivi di illuminazione esterna non è richiesta per la prova di omologazione sulle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (7), la Commissione reputa che le funzioni di illuminazione in questione non siano coperte dal normale ciclo di prova.

(10)L'attivazione delle funzioni di illuminazione in esame è obbligatoria al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli e di conseguenza non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO2 dovute all'uso dei LED.

(11)La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(12)Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.

(13)Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati.

(14)Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione.

(15)I termini per la valutazione della tecnologia innovativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 725/2011 sono prossimi alla scadenza. È pertanto opportuno che la decisione di esecuzione entri in vigore quanto prima,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.Il sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED), destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED), di cui al paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

3.Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «10».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 Febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

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