Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1234 della Commissione del 18 luglio 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I ("Stati membri interessati") devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1196 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania e Polonia.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)In Lituania e Lettonia si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti.

(6)Nel luglio 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle contee di Kuldiga e Ventspils in Lettonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Lettonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(7)Nel luglio 2022 è stato rilevato anche un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Marijampole in Lituania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lituania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(8)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Lettonia e Lituania e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(9)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Lettonia e Lituania ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.

(10)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.190.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A190%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
9581
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86061188
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 3.15.220.29