Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1233 della Commissione del 18 luglio 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («le misure iniziali»).

(2)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è altresì soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (3). Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta.

1.2.Richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento

(3)La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento in relazione alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni dall’Egitto («paese interessato») a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

(4)La domanda è stata presentata il 18 ottobre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un’associazione di produttori dell’UE di tessuti in fibra di vetro («prodotti GFF») («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti GFF.

(5)I richiedenti hanno presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione egiziani sono diminuiti. La diminuzione dei prezzi all’esportazione egiziani sembra aver compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la riduzione dei prezzi all’esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale e di altri costi o a un cambiamento nel mix di prodotti.

1.3.Riapertura dell’inchiesta antidumping

(6)Il 1o dicembre 2021 la Commissione ha annunciato la riapertura dell’inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di riapertura») (4).

(7)La nuova inchiesta riguardava il dazio antidumping in vigore del 20 % istituito nei confronti di Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E («Jushi Egypt»), Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. («Hengshi Egypt») (collettivamente denominate «gruppo CNBM») e di «Tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 (5).

1.4.Parti interessate

(8)Nell’avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all’apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.Campionamento dei produttori esportatori nel paese interessato da sottoporre all’inchiesta

(10)Per consentire alla Commissione di decidere se, per quanto riguarda i produttori del paese interessato, fosse necessario ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell’Egitto presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potessero essere interessati a partecipare alla nuova inchiesta. Tuttavia poiché solo Jushi Egypt e Hengshi Egypt si sono manifestate, il campionamento non è stato necessario.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.190.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A190%3ATOC

 

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