Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC (1).
(2)È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna al fine di consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati prodotti destinati unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.
(3)Per attuale tale misura, si rende necessario un ulteriore intervento da parte dell'Unione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nella decisione 2010/656/PESC è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis
L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di un determinato materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna qualora il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 9 Febbraio 2015
Per il Consiglio
La Presidente
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_033_R_0011