Decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica le Decisioni 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.

(2)Con decisione 2014/312/UE (2) la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2022.

(3)Con decisione 2014/391/UE (3), la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «materassi da letto». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 28 luglio 2022.

(4)Con decisione 2014/763/UE (4), la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo «prodotti igienici assorbenti». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2022.

(5)Con decisione (UE) 2016/1332 (5), la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE al gruppo di prodotti «mobili». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 28 luglio 2022.

(6)Con decisione (UE) 2017/176 (6) la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 gennaio 2023.

(7)In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017 (7), la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza dei suddetti gruppi di prodotti per il sistema del marchio Ecolabel UE.

(8)In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza dell’Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, sta inoltre attuando soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare l’uso dell’Ecolabel UE, anche unendo all’occorrenza gruppi di prodotti strettamente correlati e assicurando che, durante il processo di revisione, si presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell’UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti.

(9)Per agevolare ulteriormente la transizione verso un’economia più circolare, la Commissione sta verificando l’integrazione del metodo dell’impronta ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint, PEF) (8) nella revisione dei criteri Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e per i prodotti vernicianti per interni ed esterni, in linea con il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (9). È pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri Ecolabel UE di cui alle decisioni 2014/312/UE e 2014/763/UE affinché la Commissione possa procedere alla revisione dei criteri per i prodotti vernicianti per interni ed esterni una volta che l’industria avrà completato il processo di revisione delle norme di categoria relative all’impronta ambientale dei prodotti per le pitture decorative (10), e anche portare a termine la revisione in corso dei criteri per i prodotti igienici assorbenti, che sta richiedendo più tempo di quanto inizialmente previsto, integrando i risultati degli studi sull’impronta ambientale dei prodotti.

(10)Per lo stesso motivo, i criteri Ecolabel UE per i materassi da letto, i mobili e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù devono essere rivisti in linea con il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva e con le prossime iniziative legislative correlate. È pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE stabiliti dalle decisioni 2014/391/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176 fino allo stesso termine per consentire alla Commissione di rivedere insieme questi tre gruppi di prodotti, in sinergia con le prossime iniziative legislative, e riunirli se ciò è ritenuto possibile.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.189.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A189%3ATOC

 

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