Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1228 della Commissione del 14 luglio 2022 recante deroga, per l'anno 2022, al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/892.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, lettere c), e) ed l),

considerando quanto segue:

(1)A causa dell'attuale crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, che ha avuto inizio poco dopo la crisi COVID-19, gli agricoltori di tutti gli Stati membri si trovano confrontati a difficoltà eccezionali. I problemi logistici hanno reso gli agricoltori dell'UE vulnerabili alle perturbazioni economiche causate dalla crisi, esponendoli attualmente a difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Alla luce delle attuali turbative del mercato e della combinazione senza precedenti di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, attuazione ed esecuzione dei regimi di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto necessario alleviare tali difficoltà mediante una deroga a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2).

(2)A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 le organizzazioni di produttori devono presentare all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento di esecuzione le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, se sono soddisfatte determinate condizioni. Deve essere dimostrato, tra l'altro, che le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori e che dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto. In considerazione dell'invasione russa dell'Ucraina, è opportuno derogare all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione e stabilire che le domande di aiuto da presentare entro il 15 febbraio 2023 possono riguardare spese per operazioni programmate per l'anno 2022 ma non eseguite entro il 31 dicembre 2022, se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2023.

(3)A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del suddetto regolamento di esecuzione le domande di pagamento parziale possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte l'anno. Al fine di consentire flessibilità nella gestione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute, anche per quanto riguarda il finanziamento, è opportuno derogare a tali disposizioni e stabilire che le domande di anticipo possono essere presentate in qualsiasi momento del 2022 e che le domande di pagamento parziale possono essere presentate più di tre volte nel 2022.

(4)Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché l'attuazione dei programmi operativi si basa sull'anno civile, è opportuno che le deroghe relative alle domande di anticipo e di pagamento parziale di cui al presente regolamento si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

1.In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, le domande di aiuto da presentare entro il 15 febbraio 2023 possono riguardare spese per operazioni programmate per l'anno 2022 ma non eseguite entro il 31 dicembre 2022 se le suddette operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2023.

2.In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, le domande di anticipo possono essere presentate in qualsiasi momento del 2022.

3.In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, le domande di pagamento parziale possono essere presentate più di tre volte nel 2022.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.189.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A189%3ATOC

 

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