Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1217 della Commissione del 14 luglio 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2021, 2022 e 2023.

Leggi europee

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 (2) che prevede detrazioni applicabili al contingente di sgombro assegnato alla Spagna per il 2013 nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, nonché al contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8, a seguito del superamento del contingente di sgombro nel 2009.

(2)Nel 2021 la Spagna non ha pescato 3 400 tonnellate del contingente di sgombro assegnatole per tale anno, esercitando quindi sullo stock una pressione di pesca inferiore al quantitativo massimo consentito in conformità alle possibilità di pesca per l'anno in questione. La Spagna ha chiesto che tali quantitativi non pescati fossero presi in considerazione ai fini delle detrazioni per il 2021 e di ridurre di conseguenza le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per il 2022 e 2023. I quantitativi per le detrazioni relative al 2021, 2022 e 2023 stabiliti nel suddetto regolamento dovrebbero pertanto essere adeguati di conseguenza.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.188.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A188%3ATOC

 

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