Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1216 della Commissione dell'8 luglio 2022 che deroga, in relazione all’anno 2022, ai Regolamenti d’Esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, etc.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)A causa della pandemia di COVID-19 e delle misure messe in atto dagli Stati membri per farvi fronte, tutti gli Stati membri hanno riscontrato difficoltà di ordine amministrativo nella pianificazione e nell’esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto. Tali difficoltà rischiano di ritardare l’esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Allo stesso tempo gli agricoltori sono esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)Alla luce di queste circostanze senza precedenti, la Commissione ha adottato i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/532 (4) e (UE) 2021/725 (5) della Commissione per attenuare tali difficoltà derogando a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nell’ambito della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco in termini di tempi di esecuzione e di numero. Considerando il protrarsi delle difficoltà dovute al persistere della pandemia di COVID-19 nel 2022, è opportuno prevedere misure analoghe anche nel 2022.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (6) stabilisce norme riguardanti, tra l’altro, i tempi di esecuzione dei controlli in loco e le percentuali di controllo di taluni controlli in loco nell’ambito del sistema integrato, anche per i regimi di aiuto per animale. Inoltre tale regolamento contiene norme sui controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e altri obblighi relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, alle percentuali di controllo per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e alle percentuali minime di controllo relative alla condizionalità.

(4)L’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 48, paragrafo 5, l’articolo 49, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabiliscono alcune norme che l’autorità competente deve osservare per effettuare i controlli amministrativi o in loco. Alla luce delle circostanze dovute alla pandemia di COVID-19, è opportuno incoraggiare l’esecuzione di tali controlli mediante il telerilevamento e l’utilizzo di nuove tecnologie, quali i sistemi di aeromobili senza equipaggio, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) collegati al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo, i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus, e altre prove documentali pertinenti per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione, nonché il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

(5)L’articolo 26, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contengono norme sui controlli in loco per verificare che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi siano soddisfatti e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare. Alla luce della situazione attuale, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare i controlli in loco previsti da tali disposizioni e non siano disponibili prove alternative, possano decidere di effettuare i controlli relativi all’anno di domanda 2022 o all’anno civile 2022 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentano comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

(6)Diversi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, in relazione alla condizionalità, e dal regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in materia di regimi di aiuto per animale e di misure di sostegno connesse agli animali, si basano su tempistiche specifiche e differenziate di esecuzione e richiedono di conseguenza che i controlli in loco vengano effettuati entro tali termini. Le misure messe in atto dagli Stati membri per contrastare la pandemia di COVID-19 incidono sulla possibilità di eseguire i necessari controlli in loco in modo accurato e nei termini previsti dagli obblighi in questione. Alcuni tipi di controlli potrebbero essere impossibili da effettuare mediante l’utilizzo di nuove tecnologie in sostituzione delle visite in azienda. In relazione a determinati controlli da effettuare nel 2022, è necessario pertanto derogare agli articoli da 30 a 33, all’articolo 40 bis, agli articoli 50 e 52 e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ridurre la percentuale minima dei controlli in loco rispetto alle percentuali ordinarie di controllo previste, rispettivamente, per i regimi di aiuto per superficie e per animale e le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali, le misure di sviluppo rurale diverse da quelle nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo e gli obblighi di condizionalità.

(7)Al fine di mantenere l’effetto preventivo dei controlli, si deve mantenere, per l’anno di domanda 2022, l’obbligo di cui all’articolo 35, all’articolo 50, paragrafo 5, e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di aumentare le percentuali di controllo a causa di inadempienze significative riscontrate durante i controlli effettuati l’anno precedente. Inadempienze significative riscontrate durante i controlli in loco nel 2021 dovrebbero richiedere un aumento del livello dei controlli in loco per l’anno 2022. Pertanto gli Stati membri che, in applicazione dell’articolo 35 o dell’articolo 50, paragrafo 5, o dell’articolo 68, paragrafo 4, di tale regolamento, sono tenuti ad aumentare la percentuale di controlli nell’anno di domanda 2022 e che decidono di applicare le percentuali di controllo ridotte previste dal presente regolamento, dovrebbero applicare tali maggiorazioni in aggiunta alle percentuali di controllo ridotte previste dal presente regolamento.

(8)I regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 (8) e (UE) n. 181/2014 (9) della Commissione stabiliscono le percentuali di controllo per le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, che interessano anche le regioni ultraperiferiche dell’Unione e le isole minori del Mar Egeo, è opportuno derogare ai citati regolamenti estendendo la possibilità di utilizzare nuove tecnologie in quanto fonti documentali alternative per quanto riguarda i controlli e adeguando le percentuali dei controlli in loco per l’anno 2022. Tuttavia, al fine di mantenere l’effetto preventivo dei controlli a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014, è opportuno mantenere l’obbligo di aumentare la percentuale di controlli a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto gli Stati membri che, in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono tenuti ad aumentare la percentuale di controlli nell’anno di domanda 2022 e che decidono di applicare le percentuali di controllo ridotte previste dal presente regolamento, dovrebbero applicare tali maggiorazioni in aggiunta alle percentuali di controllo ridotte.

(9)L’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (10) prevede che gli Stati membri debbano controllare, anche in loco, i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, i controlli in loco relativi ai criteri di riconoscimento non dovrebbero applicarsi nel 2022.

(10)L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 fissa il campione per i controlli in loco annuali ad almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e dovrebbero pertanto essere autorizzati a effettuare una percentuale inferiore di tali controlli nell’anno 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.188.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A188%3ATOC

 

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