LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), modificato dal regolamento (UE) 2019/2115 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6, sesto comma, e l’articolo 18, paragrafo 9, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, l’emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d’asta, il commissario d’asta e il sorvegliante d’asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, è tenuto a redigere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e a tenerlo aggiornato secondo un formato preciso.
(2)L’adozione di un formato preciso, comprensivo dell’uso di modelli uniformi, dovrebbe favorire l’applicazione omogenea dell’obbligo di redigere e aggiornare l’elenco imposto dal regolamento (UE) n. 596/2014. Dovrebbe parimenti assicurare che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni loro necessarie per assolvere il compito di tutelare l’integrità dei mercati finanziari e di indagare sugli eventuali abusi di mercato.
(3)Poiché all’interno di un’entità può esistere contemporaneamente una varietà di informazioni privilegiate, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero identificare con precisione le specifiche informazioni privilegiate alle quali hanno avuto accesso le persone che lavorano per l’entità. Pertanto gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero precisare quali siano le specifiche informazioni privilegiate che possono includere informazioni relative a un’operazione, un progetto, un evento, anche di natura societaria o finanziaria, la pubblicazione di bilanci o annunci di utili inferiori alle attese («profit warning»). A tal fine gli elenchi dovrebbero essere suddivisi in sezioni distinte, una per ciascuna specifica informazione privilegiata. Ciascuna sezione dovrebbe elencare tutte le persone che hanno accesso alla stessa informazione privilegiata specificamente indicata.
(4)Per non dover inserire più volte i dati personali delle stesse persone in sezioni diverse dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, dovrebbe essere possibile indicarli in una sezione separata dell’elenco, detta «sezione degli accessi permanenti», non collegata alle informazioni privilegiate specificamente indicate. La sezione degli accessi permanenti dovrebbe comprendere solo le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate all’interno dell’entità.
(5)Il regolamento (UE) n. 596/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che introduce obblighi meno onerosi per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI («emittenti dei mercati di crescita per le PMI»), limitando l’elenco alle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l’emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.
(6)In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti dei mercati di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014. Tuttavia, dal momento che le risorse umane e finanziarie delle PMI sono generalmente più limitate, si è ritenuto proporzionato che esse utilizzino un formato che rappresenta un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 e limitare il contenuto degli elenchi a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone pertinenti. Non imporre agli emittenti l’obbligo di conservare nei propri elenchi i dati di contatto personali delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbe alleggerire l’onere della raccolta e dell’aggiornamento dei dati di tali persone che grava sugli emittenti, senza tuttavia privare le autorità nazionali competenti di uno strumento che permetta di identificare le persone che trattano informazioni privilegiate e di contattarle al loro recapito professionale. Questi ultimi devono inoltre avere la possibilità di indicare i dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate in una sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, invece di aggiungere i dati personali relativi a tali accessi permanenti in ogni elenco specifico per operazione o per evento. Il contenuto di tali sezioni degli accessi permanenti dovrebbe inoltre essere limitato a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone pertinenti.
(7)L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbe contenere i dati personali necessari per identificare tali persone. È opportuno che qualsiasi trattamento dei dati personali ai fini dell’istituzione e della conservazione di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014 sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(8)Gli elenchi dovrebbero inoltre riportare dati utili per aiutare l’autorità competente nelle indagini, permettendole di analizzare rapidamente la condotta di negoziazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici. A questo scopo è essenziale il numero di telefono, che permette all’autorità competente di intervenire rapidamente chiedendo, se necessario, i tabulati del traffico di dati. Tali dati utili dovrebbero essere disponibili fin dall’inizio, per evitare di compromettere l’integrità dell’indagine obbligando l’autorità competente a chiedere, a indagine avviata, ulteriori informazioni all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta, al sorvegliante d’asta o alla stessa persona avente accesso a informazioni privilegiate.
(9)Per garantire che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate possano essere messi a disposizione dell’autorità competente, su sua richiesta, in tempi il più possibile brevi e che siano sempre aggiornati prontamente, l’elenco dovrebbe essere conservato in formato elettronico. Tale formato dovrebbe garantire la riservatezza delle informazioni incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Al fine di evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI, questi ultimi possono conservare l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate in formato elettronico, ma non dovrebbero essere tenuti a farlo, purché siano preservate la completezza, la riservatezza e l’integrità delle informazioni.
(10)Al fine di ridurre l’onere amministrativo per la presentazione degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, il mezzo elettronico specifico per la trasmissione dovrebbe essere stabilito dalle autorità competenti stesse, a condizione che tale mezzo preservi la riservatezza degli elenchi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
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