Regolamento Delegato (UE) 2022/1209 della Commissione del 5 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’imposizione di sanzioni amministrative.

Leggi UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 85, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di imporre sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) 2018/858 dovrebbe essere adottata dalla Commissione a seguito di consultazioni con gli Stati membri in questione e l’operatore o gli operatori economici interessati conformemente all’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858 e dovrebbe riflettersi nella decisione di imporre misure correttive e restrittive.

(2)È necessario stabilire determinate fasi procedurali per quando la Commissione intende imporre sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive, partendo dalla procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858. È particolarmente importante garantire il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo, riconoscendo all’operatore economico accesso alle informazioni pertinenti e il diritto di presentare osservazioni unitamente agli elementi di prova necessari a sostegno di tali osservazioni in relazione alla prevista imposizione di una sanzione amministrativa. È inoltre necessario stabilire norme per garantire un’adeguata protezione dei dati che gli operatori economici considerano riservati.

(3)È necessario stabilire un metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative in funzione della gravità della non conformità. Tale metodo dovrebbe essere noto in anticipo agli operatori economici. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere dissuasive in modo da evitare che gli operatori economici violino le prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 ed essere proporzionate alla gravità della violazione. Poiché le sanzioni amministrative devono essere imposte per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme, è opportuno che i criteri per il calcolo siano concepiti di conseguenza. Il calcolo delle sanzioni amministrative dovrebbe tenere conto degli eventuali indebiti vantaggi economici ottenuti dalla vendita o distribuzione di un veicolo non conforme che possa falsare la concorrenza nei confronti di altri operatori economici che rispettano le norme. Nel valutare la gravità della violazione è opportuno che si tenga conto anche delle perdite subite dai consumatori a causa della non conformità, compresa l’alterazione delle prestazioni del veicolo, in quanto tale non conformità può compromettere l’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori di quel regolamento. Inoltre l’importo delle sanzioni amministrative dovrebbe essere proporzionato al numero di veicoli non conformi immatricolati nell’Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

(4)Nel calcolare le sanzioni amministrative si dovrebbe tenere debito conto della gravità e degli effetti della violazione come di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, di modo che siano percepite come deterrenti, proporzionate e tali da annullare i benefici della non conformità. Tra le circostanze aggravanti dovrebbero figurare le ripercussioni sulla sicurezza, la salute e l’ambiente, poiché uno degli obiettivi del regolamento (UE) 2018/858 è garantire un livello elevato di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. L’istituzione di un solido regime sanzionatorio a livello dell’Unione che funga da deterrente mediante sanzioni per non conformità che hanno effetti negativi sulla sicurezza degli occupanti del veicolo e di altri utenti della strada e sulla tutela della salute umana e dell’ambiente dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Il grado di cooperazione dell’operatore economico, comprese le misure correttive da questi prese, deve essere considerato una circostanza attenuante nel calcolare la sanzione amministrativa.

(5)Al fine di agevolare il pagamento delle sanzioni amministrative, è necessario stabilire un metodo per la loro riscossione. Le sanzioni dovrebbero essere riscosse conformemente alle norme per il recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC

 

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