IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale è stata conclusa nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («convenzione») il 2 luglio 2019.
(2)La convenzione mira a promuovere l’accesso alla giustizia a livello mondiale attraverso una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata. In particolare, la convenzione intende ridurre i rischi e i costi associati alle controversie e alla risoluzione delle controversie transfrontaliere e, di conseguenza, facilitare gli scambi internazionali, gli investimenti e la mobilità.
(3)L’Unione ha partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato all’adozione della convenzione, e ne condivide gli obiettivi.
(4)Attualmente i cittadini e le imprese dell’Unione che intendono far riconoscere ed eseguire in un paese terzo una decisione resa nell’Unione si trovano dinanzi a un panorama giuridico eterogeneo, dovuto all’assenza di un quadro internazionale completo per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. La crescita degli scambi internazionali e dei flussi di investimenti aumenta i rischi giuridici per le imprese e i cittadini dell’Unione.
(5)Questa situazione dovrebbe pertanto essere affrontata attraverso un sistema prevedibile per il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri delle decisioni in materia civile e commerciale. Tali obiettivi possono essere raggiunti solo aderendo a un sistema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra gli Stati, come quello adottato nella convenzione. Allo stesso tempo, la convenzione consentirebbe il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle decisioni di paesi terzi solo quando i principi fondamentali del diritto dell’Unione sono rispettati.
(6)A norma dell’articolo 26 della convenzione, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla convenzione, quali l’Unione, possono firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.
(7)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. La convenzione incide sul diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Pertanto l’Unione ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dalla convenzione.
(8)A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e dell’articolo 28 della convenzione, l’adesione alla convenzione può avvenire prima della sua entrata in vigore.
(9)È opportuno pertanto che l’Unione aderisca alla convenzione mediante adesione.
(10)Al momento dell’adesione alla convenzione l’Unione dovrebbe dichiarare, in conformità dell’articolo 27 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza dell’adesione da parte dell’Unione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
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