LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, primo comma, lettera p),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all'allegato IV, parte B, di tale regolamento. L'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che, ai fini della classificazione delle carcasse di suino, il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'allegato V, parte A, punto 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).
(2)La decisione 2009/12/CE della Commissione (3) autorizza l'impiego di sette metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca.
(3)Salvo esplicita autorizzazione prevista con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche ai metodi o agli apparecchi di classificazione.
(4)La Danimarca ha chiesto alla Commissione di revocare l'autorizzazione dei metodi «Klassificeringscenter (KC)», «Uni-Fat-O-Meater (Unifom)», «Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)» e «Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)».
(5)La Danimarca ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare due nuovi metodi: «Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM IV)» e «metodo manuale (ZP)». A tal fine la Danimarca ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basano questi nuovi metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
(6)La Danimarca ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare formule aggiornate per tre metodi «Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)», «Fat-O-Meater II (FOM II)» e «Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)» già autorizzati dalla decisione 2009/12/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.
(7)Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni e i requisiti minimi per l'autorizzazione dei due nuovi metodi di classificazione e l'aggiornamento delle equazioni per gli altri tre di cui all'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. È pertanto opportuno autorizzare tali metodi di classificazione e tali formule in Danimarca.
(8)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre quindi abrogare la decisione 2009/12/CE.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Danimarca l'impiego dei seguenti metodi:
a)l'apparecchio denominato «Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell'allegato della presente decisione;
b)l'apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM IV)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell'allegato della presente decisione;
c)l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell'allegato della presente decisione;
d)l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte IV dell'allegato della presente decisione;
e)il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte V dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Le modifiche dei metodi di classificazione o dei relativi apparecchi autorizzati di cui all'articolo 1 sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Articolo 3
La decisione 2009/12/CE è abrogata.
Articolo 4
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.186.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A186%3ATOC
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