Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1197 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, tutti localizzati nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermati nei giorni 8, 15 e 18 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato del Colorado (Stati Uniti) e confermato il 9 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(8)Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(9)Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo nella provincia della Nuova Scozia (Canada), confermato il 1o febbraio 2022. Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Canada ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(10)In aggiunta, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: un focolaio in prossimità di Ross-on-Wye, Hereford e South Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 20 gennaio 2022; un focolaio in prossimità di Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 28 gennaio 2022; un focolaio in prossimità di Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 9 febbraio 2022; un focolaio in prossimità di Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 25 febbraio 2022; un focolaio in prossimità di Beith, North Ayrshire, Scozia (Regno Unito), confermato il 18 marzo 2022; e un focolaio in prossimità di Strichen, Aberdeenshire, Scozia (Regno Unito), confermato il 19 marzo 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0117.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
10978
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86062585
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 13.58.25.86