LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/2031 costituisce la base della legislazione dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Poiché tale regolamento istituisce una nuova serie di norme, esso abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2022, diversi atti basati sulle precedenti norme del settore.
(2)Uno di tali atti abrogati è la direttiva 69/464/CEE del Consiglio (2), che stabilisce misure contro l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival («l’organismo nocivo specificato»), l’agente patogeno della rogna nera della patata.
(3)Inoltre, dall’adozione di tale direttiva, sono intervenuti nuovi sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la biologia e la distribuzione dell’organismo nocivo specificato, sono stati elaborati nuovi metodi di prova per individuarlo e identificarlo e sono stati approvati altri metodi per eradicarlo e prevenirne la diffusione.
(4)È pertanto opportuno adottare nuove misure per le piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi («le piante specificate»), al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato nei siti di produzione infestati qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell’Unione e prevenirne la diffusione. Talune misure di cui alla direttiva 69/464/CEE, in particolare quelle relative all’individuazione e alla prevenzione della diffusione dell’organismo nocivo specificato, sono tuttavia ancora adeguate e dovrebbero pertanto essere previste.
(5)Le autorità competenti dovrebbero svolgere indagini annuali, basate sul rischio, per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato, almeno mediante ispezione visiva dei tuberi nei siti di produzione in cui le piante specificate sono coltivate o immagazzinate, al fine di garantire l’identificazione e l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, qualora ne sia riscontrata la presenza.
(6)È opportuno che le norme sulle indagini comprendano disposizioni relative al campionamento e alle prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, effettuati tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici. Le norme relative alle indagini annuali dovrebbero essere adattate all’uso previsto delle piante specificate, al fine di garantire che le ispezioni visive, il campionamento e le prove siano effettuati nei periodi più opportuni e nelle condizioni più adatte per ciascuna pianta e per il suo utilizzo.
(7)I siti di produzione risultati infestati dall’organismo nocivo specificato dovrebbero essere riportati in un registro ufficiale e le piante infette dovrebbero essere ufficialmente designate quali infette, al fine di garantire il loro controllo trasparente e l’applicazione delle misure adeguate per eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione.
(8)È pertanto opportuno adottare misure riguardanti i siti di produzione infestati e le piante infette per garantire che l’organismo nocivo specificato sia eradicato e non si diffonda ulteriormente. Tali misure dovrebbero comprendere la definizione di aree delimitate e misure adeguate per il campionamento, le prove e le ispezioni.
(9)Le varietà di patate dovrebbero essere designate quali resistenti a un particolare patotipo dell’organismo nocivo specificato qualora siano soddisfatte determinate condizioni. La prova per accertare tale resistenza dovrebbe essere effettuata in base ai più recenti protocolli tecnici. Tale designazione è necessaria nell’ambito delle misure adottate per eradicare l’organismo nocivo specificato dalle aree delimitate.
(10)Le misure adottate per eradicare l’organismo nocivo specificato dovrebbero essere revocate se le aree delimitate sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato o dopo un adeguato periodo di attesa durante il quale non sono state coltivate piante ospiti. Si tratta di un approccio proporzionato, dato il rischio fitosanitario trascurabile relativo alla presenza dell’organismo nocivo specificato in tali aree.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it