Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione dell'11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/2031 costituisce la base della legislazione dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Poiché tale regolamento istituisce una nuova serie di norme, esso abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2022, diversi atti basati sulle precedenti norme del settore.

(2)Uno dei suddetti atti abrogati è la direttiva 93/85/CEE del Consiglio (2), che stabilisce misure contro l’organismo nocivo Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914), successivamente ridenominato Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 («l’organismo nocivo specificato»), l’agente patogeno del marciume anulare della patata.

(3)Inoltre, dall’adozione di tale direttiva, sono intervenuti nuovi sviluppi scientifici riguardanti la biologia e la distribuzione dell’organismo nocivo specificato, e sono stati elaborati nuovi metodi di prova per individuarlo e identificarlo, nonché metodi per eradicarlo e prevenirne la diffusione.

(4)È pertanto opportuno adottare nuove misure per le piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi («le piante specificate»), al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell’Unione e prevenirne la diffusione. Talune misure di cui alla direttiva 93/85/CEE, in particolare quelle relative all’eradicazione e alla prevenzione della diffusione dell’organismo nocivo specificato, sono tuttavia ancora adeguate e dovrebbero pertanto essere previste.

(5)Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate nel loro territorio, al fine di garantire l’individuazione più efficace e precoce di tale organismo nocivo. Le norme relative alle indagini annuali dovrebbero essere adattate all’uso previsto delle piante specificate, al fine di garantire che le ispezioni visive, il campionamento e le prove siano effettuati nei periodi più opportuni e nelle condizioni più adatte per ciascuna pianta e per il suo utilizzo.

(6)In caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe effettuare prove in conformità delle norme internazionali, al fine di confermare o escludere tale presenza.

(7)Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata, l’autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe adottare senza indugio misure adeguate per eradicarlo e prevenirne l’ulteriore diffusione. La prima di tali misure dovrebbe essere la definizione di un’area delimitata.

(8)Dovrebbero inoltre essere previste ulteriori misure di eradicazione. Le piante specificate designate quali infette dall’organismo nocivo specificato non dovrebbero essere piantate nel territorio dell’Unione e l’autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe garantire che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, in condizioni atte a prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato. È opportuno prevedere misure specifiche per quanto riguarda le prove, il campionamento e le azioni in loco, al fine di garantire che non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

(9)Al fine di garantire la protezione più efficace del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, è opportuno designare alcune aree dell’Unione quali «aree altamente infette». Esse dovrebbero essere definite come aree in cui, considerando il numero di focolai individuati nel corso di indagini annuali per un periodo ininterrotto di oltre dieci anni, è stato dimostrato che l’organismo nocivo specificato è presente in più luoghi e in cui non si può escludere che tale organismo nocivo sia presente anche in siti di produzione che non sono sottoposti a controllo ufficiale. Per questo motivo, gli spostamenti delle piante specificate da tali aree e verso il resto del territorio dell’Unione, e al suo interno, dovrebbero essere soggetti a determinate condizioni e le piante dovrebbero essere accompagnate da un passaporto delle piante.

(10)Ogni cinque anni gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni sull’evoluzione nelle rispettive aree altamente infette, al fine di garantire una visione d’insieme dell’attuazione delle suddette misure nell’Unione e, se necessario, riesaminarle e adattarle.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC

 

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