LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico informazioni sulla loro politica di investimento, al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli investitori e dei partecipanti al mercato in generale in merito alla loro influenza sulle società in cui detengono direttamente o indirettamente azioni o quote cui sono connessi diritti di voto, e in merito alle modalità di voto. L’informativa richiesta comprende informazioni sulla proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente dalle imprese di investimento, informazioni sul loro comportamento di voto, una motivazione di voto nonché il rapporto delle proposte presentate e approvate, informazioni sul ricorso a imprese di consulenza in materia di voto e sui loro orientamenti di voto.
(2)Il presente regolamento intende specificare, come previsto dall’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, i modelli per l’informativa richiesta, in risposta alla necessità di informazioni pubbliche coerenti e comparabili sulla politica pubblica delle imprese di investimento.
(3)Nel rispetto della proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento intendono garantire che i modelli e le tabelle utilizzati dalle imprese di investimento per l’informativa sulla politica di investimento trasmettano informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili sul loro comportamento di voto e sul modo in cui esso influenza le società partecipate.
(4)Nello specifico, il presente regolamento introduce un modello di informativa quantitativa sulla proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dalle imprese di investimento direttamente, e indirettamente dalle loro filiazioni, o da imprese collegate ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o da qualsiasi altra impresa con cui l’impresa di investimento abbia legami ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 4, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), comprese azioni o quote gestite dalle imprese di investimento per conto dei clienti, a meno che i diritti di voto non siano mantenuti dagli azionisti in virtù di una disposizione contrattuale che vieta all’impresa di investimento di votare a loro nome. Il presente regolamento definisce inoltre le tabelle e i modelli per la descrizione del comportamento di voto dell’impresa di investimento e della proporzione di deliberazioni dell’assemblea generale che l’impresa ha approvato o a cui si è opposta, per argomento, comprese informazioni sui servizi o sulle funzioni coinvolti nella decisione sulla posizione di voto, sul processo di convalida e sui cambiamenti sostanziali del tasso delle deliberazioni approvate. Comprende inoltre tabelle qualitative per la descrizione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto e dei legami con tali imprese. Contiene infine istruzioni sulle informazioni che le imprese di investimento sono tenute a comunicare in merito ai propri orientamenti di voto.
(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.179.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A179%3ATOC
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