Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)In virtù dell'acquis di Schengen, in particolare del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (codice frontiere Schengen), i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati regolarmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2)Il certificato COVID digitale dell'UE è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha stabilito un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 per agevolare l'esercizio della libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento era accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che estendeva il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri edautorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

(3)I regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 giungono a scadenza il 30 giugno 2022. Tuttavia la pandemia di COVID-19 è ancora in corso e l'insorgenza di varianti che destano preoccupazione può continuare ad avere un impatto negativo sugli spostamenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza il periodo di applicazione di tali regolamenti dovrebbe essere prorogato al fine di consentire che ilcertificato COVID digitale dell'UE possa continuare ad essere usato.

(4)Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 deve essere prorogato di 12 mesi. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) 2021/954 è estendere l'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 a determinate categorie di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione, la durata della sua applicazione dovrebbe essere direttamente collegata a quella del regolamento (UE) 2021/953. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/954.

(5)Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustifica, di per sé, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel codice frontiere Schengen.

(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(7)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Al fine di consentire agli Stati membri di accettare, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel suo territorio per agevolare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri, l'Irlanda dovrebbe rilasciare a tali cittadini di paesi terzi certificati COVID-19 che soddisfino i requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE. L'Irlanda e gli altri Stati membri dovrebbero accettare i certificati COVID-19 rilasciati ai cittadini di paesi terzi contemplati dal presente regolamento su base reciproca.

(8)Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(9)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(10)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC

 

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