Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il Regolamento (UE) n. 1053/2013.

EurLex

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 70,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un’effettiva ed efficace applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l’assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme rafforzano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.

(2)La valutazione inter pares e il monitoraggio dell’applicazione dell’acquis di Schengen costituiscono dal 1998 elementi centrali dello spazio Schengen e contribuiscono a mantenere un elevato livello di responsabilità e titolarità dei risultati e a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

(3)Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (2) ha istituito uno specifico meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen ed è diventato operativo nel 2015.

(4)È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l’acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen.

(5)Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe conseguire i suoi obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell’applicazione dell’acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano prontamente colmate e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A norma dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono procedere a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorrono inoltre un ruolo rafforzato del Consiglio e uno stretto coinvolgimento del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche del meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013, è opportuno abrogare tale regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(6)Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe poter riguardare tutti i settori dell’acquis di Schengen – presenti e futuri, in particolare la gestione delle frontiere esterne, l’assenza di controlli alle frontiere interne, la politica in materia di visti, i rimpatri, i sistemi IT su larga scala a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la protezione dei dati – a eccezione di quelli per i quali il diritto dell’Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che fanno parte dell’acquis di Schengen e che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen.

(7)È opportuno tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l’acquis di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui sono coinvolti o interessati dall’attuazione dell’acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri.

(8)Dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell’Unione nell’attuazione dell’acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi dell’Unione, nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen. La verifica di tali attività a questo riguardo dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri, trovare riscontro nella relazione e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità della Commissione e dei pertinenti organi direttivi degli organi e organismi interessati conformemente ai loro regolamenti istitutivi e alle rispettive procedure di valutazione e di monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell’Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi, nonché il Consiglio e il Parlamento europeo.

(9)Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere mirate e tenere conto dei risultati delle valutazioni precedenti, delle analisi dei rischi, dei nuovi atti legislativi, delle informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento e, se del caso, dei risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. Esse dovrebbero essere sostenute attraverso una cooperazione rafforzata con tali organi e organismi dell’Unione partecipanti all’attuazione dell’acquis di Schengen al fine di fornire informazioni e competenze pertinenti per la pianificazione o lo svolgimento delle attività di valutazione o di monitoraggio, dal sistematico coinvolgimento di tali organi e organismi nelle valutazioni Schengen, anche nominando osservatori per partecipare alle valutazioni, e attraverso migliori analisi dei rischi e una migliore condivisione delle informazioni, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri.

Tale cooperazione e tale coinvolgimento riguardano in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituito dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento CE) n. 168/2007 del Consiglio (6), e il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

La cooperazione dovrebbe inoltre essere improntata a una maggiore reciprocità e le agenzie dovrebbero non solo contribuire al meccanismo di valutazione e di monitoraggio, ma anche trarre giovamento dal coinvolgimento in tale meccanismo, garantendo in tal modo la loro risposta operativa rafforzata. Per evitare qualsiasi conflitto di interessi qualora le attività di un organo od organismo dell’Unione coinvolto nell’attuazione dell’acquis di Schengen, nella misura in cui svolge funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen, siano verificate nell’ambito della valutazione di uno Stato membro, è opportuno che gli osservatori di detto organo od organismo non partecipino alle discussioni sui risultati relativi all’attività di tale organo od organismo dell’Unione.

(10)La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell’Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe essere presa in considerazione nella preparazione delle attività di valutazione e di monitoraggio, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e di monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l’orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, è anche necessario intensificare ulteriormente le sinergie con i meccanismi e le piattaforme pertinenti gestiti dalle agenzie dell’Unione e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e con la supervisione, a opera della Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all’implementazione dei sistemi informatici del settore, nonché con i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità, se del caso.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.160.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A160%3ATOC

 

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