LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I di detta direttiva, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 (3), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.
(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN IEC 60947-3:2009 e la relativa modifica, EN IEC 60947-3:2009/A1:2012, per quanto riguarda le apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili, i cui riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione (2018/C 246/01) (4).
(4)Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 per le apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili.
(5)La Commissione, in collaborazione con il Cenelec, ha valutato se la norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.
(6)La norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 (5) della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 dovrebbe essere incluso in tale allegato.
(8)È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti della norma armonizzata EN 60947-3:2009 e della relativa modifica EN IEC 60947-3:2009/A1:2012.
(9)Con lettera del 15 novembre 2021 l’ETSI ha informato la Commissione che la norma armonizzata EN 61204-3:2000 sulla compatibilità elettromagnetica degli alimentatori a bassa tensione, con uscita in corrente continua, il cui riferimento è pubblicato con comunicazione (2018/C 246/01), si riferisce ai caricabatterie che rientrano nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1. Insieme all’ETSI la Commissione ha accertato che la norma armonizzata EN 61204-3:2000 può essere utilizzata al posto della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1, in quanto non sono più necessari i requisiti di protezione supplementari stabiliti nella norma EN 301 489-34 V1.4.1 per proteggere il caricabatteria dai campi generati dal telefono mobile.
(10)È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.157.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A157%3ATOC
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