LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 52,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo con gli Stati membri interessati e notificare loro formalmente le proprie conclusioni.
(2)Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
(3)A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell’Unione.
(4)Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito del dialogo bilaterale e delle procedure di conciliazione, risulta che parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.
(5)È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
(6)Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell’Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.
(7)Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza delle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nella relazione di sintesi (2).
(8)La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in cause pendenti alla data del 23 marzo 2022,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.157.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A157%3ATOC
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