LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25, primo comma, lettera d),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 ha comportato un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina verso l'Unione, la maggior parte dei quali donne e bambini. Diversi Stati membri stanno affrontando sfide senza precedenti per integrare rapidamente i bambini sfollati provenienti dall'Ucraina nel loro sistema di istruzione.
(2)Il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici ("il programma destinato alle scuole"), istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria negli Stati membri. I bambini sfollati provenienti dall'Ucraina integrati nei sistemi di istruzione degli Stati membri possono pertanto partecipare al programma destinato alle scuole. A causa dell'aumento del numero di bambini ammissibili, in termini assoluti o in percentuale della popolazione, diversi Stati membri in prima linea nella risposta all'invasione russa dell'Ucraina potrebbero incontrare difficoltà nell'attuazione prevista del programma destinato alle scuole se la ripartizione degli aiuti dell'Unione loro assegnata non sarà aumentata.
(3)Conformemente all'articolo 3, primo paragrafo, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 (3) della Commissione, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione entro il 31 gennaio 2022 le loro domande di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole per l'anno scolastico 2022/2023, che va dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. Sulla base di tali domande, presentate prima dell'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione ha fissato la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per Stato membro nella decisione di esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione (4). Le informazioni disponibili sul livello di utilizzo delle ripartizioni definitive degli aiuti dell'Unione da parte di alcuni Stati membri negli ultimi anni scolastici evidenziano il rischio che alcuni Stati membri non siano in grado di utilizzare integralmente la loro ripartizione definitiva.
(4)Alla luce delle nuove esigenze e come segno di solidarietà dell'Unione e degli Stati membri nei confronti dell'Ucraina è opportuno stabilire norme eccezionali che consentano agli Stati membri di presentare, entro il 15 giugno 2022, una seconda domanda di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. Tale possibilità dovrebbe essere collegata alla necessità di provvedere ai bambini sfollati provenienti dall'Ucraina iscritti negli istituti scolastici degli Stati membri in tale periodo. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di indicare la loro intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 oppure l'importo della ripartizione definitiva che non è richiesto, qualora non intendano utilizzare l'intero importo di tale ripartizione. La prima possibilità dovrebbe essere limitata agli Stati membri che hanno dimostrato un adeguato assorbimento della loro ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, sulla base dell'esecuzione finanziaria nell'anno scolastico 2018/2019, l'ultimo anno scolastico prima della pandemia di COVID-19. Le loro domande dovrebbero basarsi unicamente sul numero di bambini sfollati provenienti dall'Ucraina che rientrano nel gruppo bersaglio definito nella strategia degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 ed essere debitamente giustificate sulla base dei dati disponibili. Nel caso degli Stati membri che non presentano una seconda domanda, si dovrebbero considerare confermate le ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.
(5)L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme per la riassegnazione degli aiuti dell'Unione. La Commissione deve fissare l'importo definitivo dell'aiuto, riassegnando le ripartizioni indicative non richieste o parti di esse. È opportuno derogare a tali norme per consentire alla Commissione di tenere conto anche delle nuove domande connesse all'invasione russa dell'Ucraina, al fine di fissare una ripartizione definitiva riveduta dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. La riassegnazione di qualsiasi importo non richiesto di ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione deve basarsi sul numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni negli Stati membri, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013.
(6)Poiché la fissazione della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023, tenendo conto della seconda domanda di aiuto dell'Unione, dovrebbe aver luogo quanto prima per consentire agli Stati membri di pianificare e svolgere in tempo utile le necessarie attività preparatorie per l'attuazione del programma destinato alle scuole, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023 gli Stati membri possono presentare, entro il 15 giugno 2022, una seconda domanda di aiuto dell'Unione, indicando:
(a)l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura e/o per il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 e l'importo aggiuntivo richiesto, qualora sia disponibile una ripartizione supplementare; oppure
(b)l'importo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura e/o il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 che non è richiesto, qualora non intendano utilizzare l'intero importo di tale ripartizione.
Gli Stati membri possono chiedere un importo supplementare di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, lettera a), solo se l'utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per l'anno scolastico 2018/2019, che si svolge nel periodo compreso tra il 1o agosto 2018 e il 31 luglio 2019, è pari o superiore al 75 %, tenendo conto delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione relative alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (5). La loro richiesta deve essere connessa al numero di bambini sfollati provenienti dall'Ucraina che rientrano nel gruppo bersaglio definito nella strategia degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al momento di invio della stessa e deve essere debitamente giustificata sulla base dei dati disponibili.
Se uno Stato membro non presenta una domanda di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, si ritiene che abbia confermato le ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.
Articolo 2
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la Commissione può decidere, entro il 15 luglio 2022, di tenere conto anche delle seconde domande di aiuto dell'Unione presentate a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per fissare le ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC
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