Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/854 della Commissione del 31 maggio 2022 che modifica l'allegato III del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2235.

EurLex bis

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci. In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)Più specificamente, l'allegato III, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici (MODELLO BOV). Nelle note relative alla parte I di tale modello, alla casella I.27 la descrizione della natura del prodotto dovrebbe essere integrata con l'aggiunta della categoria mancante delle «frattaglie». È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.

(3)L'allegato III, capitoli 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce inoltre i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di latte crudo destinato al consumo umano (MODELLO MILK-RM), di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MODELLO MILK-RMP/NT) e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT). È opportuno rendere più chiaro l'attestato di sanità animale di tali modelli per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale relative all'origine del latte. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(5)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale oggetto dei certificati sanitari/ufficiali di cui all'allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 febbraio 2023 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato sanitario/ufficiale in questione sia stato rilasciato entro il 15 novembre 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.150.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A150%3ATOC

 

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