Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio del 23 maggio 2022 che modifica la Decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 (1) che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(2)Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 (2) che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato l'importo di riferimento finanziario portandolo a 100.000,000 EUR.

(3)Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637 (3) che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato ulteriormente l'importo di riferimento finanziario portandolo a 150.000,000 EUR.

(4)Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 000 000 EUR destinati a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(5)È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1)all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 160.000,000 EUR.»;

2)all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 160.000,000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

3)all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50.000,000 EUR.»;

4)all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC

 

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