IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
(2)Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2) che modifica la decisione (PESC) 2022/338, che ha incrementato l'importo di riferimento finanziario portandolo a 900.000,000 EUR.
(3)Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 (3) che modifica la decisione (PESC) 2022/338, che ha incrementato ulteriormente l'importo di riferimento finanziario portandolo a 1 350 000 000 EUR.
(4)Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490.000,000 EUR.
(5)È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1)all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 840 000 000 EUR.»;
2)all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 1 840 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;
3)all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450.000,000 EUR.»;
4)all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)dal ministero della Difesa e ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC
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