LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l’articolo 46, paragrafo 7, lettera b), e l’articolo 57, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (2) stabilisce norme relative ai controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione.
(2)Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il certificato di ispezione deve essere rilasciato nel sistema Traces e recare un sigillo elettronico qualificato. La disposizione transitoria di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, fino al 30 giugno 2022 il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato. È in corso l’iter di registrazione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per il sigillo elettronico qualificato.
(3)L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 costituisce una sfida eccezionale e senza precedenti per le autorità di controllo e gli organismi di controllo che sono stati riconosciuti ai fini dell’esportazione di prodotti biologici dall’Ucraina verso l’Unione. In Ucraina sono interrotti anche i servizi postali.
(4)Pertanto una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato non può rilasciare certificati di ispezione elettronici ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306. D’altro canto, tale persona autorizzata non può nemmeno avvalersi della possibilità di rilasciare il certificato di ispezione in formato cartaceo, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, poiché i servizi postali dell’Ucraina sono attualmente interrotti.
(5)In questo contesto è pertanto necessario consentire a una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 di tale certificato. Analogamente, è necessario consentire alle autorità competenti degli Stati membri ai posti di controllo frontalieri o ai punti di immissione in libera pratica di effettuare controlli delle importazioni su tali certificati di ispezione e di vidimarli nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato o su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata, dopo che il certificato è stato compilato nel sistema Traces e stampato.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(7)A causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e della necessità di reagire immediatamente, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 24 febbraio 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2306
L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato:
1)è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine.»;
2)al paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)il certificato di ispezione elaborato e presentato nel sistema Traces in formato elettronico ai sensi del paragrafo 1 bis è vidimato nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.139.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A139%3ATOC
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