Regolamento Delegato (UE) 2022/759 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica l’allegato VII della Direttiva (UE) 2018/2001.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 fornisce una metodologia per calcolare l’energia rinnovabile prodotta da pompe di calore utilizzate per il riscaldamento, ma non disciplina le modalità di calcolo dell’energia rinnovabile prodotta da pompe di calore utilizzate per il raffrescamento. La mancanza, in tale allegato, di una metodologia per calcolare l’energia rinnovabile prodotta da pompe di calore utilizzate per il raffrescamento impedisce a tale settore di contribuire all’obiettivo generale dell’Unione in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 e rende più difficile per gli Stati membri, in particolare per quelli che registrano una quota elevata di raffrescamento nei consumi energetici, conseguire gli obiettivi per il riscaldamento e il raffrescamento e quelli per il teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 di tale direttiva.

(2)È pertanto opportuno introdurre nell’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 una metodologia di calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili, compreso il teleraffrescamento. Tale metodologia è necessaria per garantire che la quota di energia rinnovabile nel settore del raffrescamento sia calcolata in modo armonizzato in tutti gli Stati membri e che sia possibile un confronto affidabile di tutti i sistemi di raffrescamento per analizzarne la capacità di utilizzare energia rinnovabile per il raffrescamento.

(3)La metodologia dovrebbe includere fattori di prestazione stagionale (Seasonal Performance Factors, SPF) minimi per le pompe di calore che funzionano a ciclo inverso, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, sesto comma, della direttiva (UE) 2018/2001. Poiché tutti i sistemi di raffrescamento attivi possono essere considerati pompe di calore che funzionano a ciclo inverso, detto anche «modo di raffrescamento», i fattori di prestazione stagionale minimi dovrebbero applicarsi a tutti i sistemi di raffrescamento. Ciò è necessario poiché le pompe di calore estraggono e trasferiscono calore da un luogo all’altro. Nel caso del raffrescamento, le pompe di calore estraggono calore da uno spazio o da un processo e lo restituiscono all’ambiente (aria, acqua o suolo). L’estrazione del calore è l’essenza del raffreddamento e la funzione centrale di una pompa di calore. Poiché è in contrasto con il flusso naturale di energia, che va dal caldo al freddo, tale estrazione richiede un apporto energetico alla pompa di calore, che funge da generatore di freddo.

(4)L’inclusione obbligatoria di fattori di prestazione stagionale minimi nella metodologia è dovuta all’importanza dell’efficienza energetica per stabilire la presenza e l’uso di energia rinnovabile da parte delle pompe di calore. Nel caso del raffrescamento, l’energia rinnovabile è la fonte di freddo rinnovabile, che può aumentare l’efficienza del processo di raffrescamento e accrescere il fattore di prestazione stagionale del raffrescamento. Fattori di prestazione stagionale elevati, pur essendo un indicatore di efficienza energetica, fungono al contempo da valore indicativo della presenza e dell’uso di fonti di freddo rinnovabili nel raffrescamento.

(5)Nel raffrescamento, la fonte di freddo funge da pozzo caldo, in quanto assorbe il calore estratto ed espulso dalla pompa di calore al di fuori dello spazio o del processo da raffrescare. La quantità di raffrescamento da fonti rinnovabili dipende dall’efficienza del processo di raffrescamento ed è equivalente alla quantità di calore assorbita dal pozzo caldo. In pratica, ciò equivale alla quantità di capacità di raffrescamento fornita dalla fonte di freddo.

(6)Per fonte di freddo si può intendere l’energia dell’ambiente o l’energia geotermica. L’energia dell’ambiente è presente nell’aria ambiente (già nota come energia aerotermica) e nell’acqua ambiente (già nota come energia idrotermica), mentre l’energia geotermica proviene dal suolo, al di sotto della crosta terrestre. È opportuno tenere conto dell’energia dell’ambiente e geotermica usata per il raffrescamento mediante pompe di calore e sistemi di teleraffrescamento ai fini del calcolo della quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia, a condizione che l’energia finale fornita ecceda in maniera significativa l’apporto di energia primario necessario per far funzionare le pompe di calore. Tale requisito, stabilito all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001, potrebbe essere soddisfatto con fattori di prestazione stagionale adeguatamente elevati definiti dalla metodologia.

(7)Data la varietà di soluzioni di raffrescamento, è necessario definire quali di queste dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della metodologia e quali dovrebbero esserne escluse. Il raffrescamento mediante il flusso naturale di energia termica senza l’intervento di un dispositivo di raffrescamento è una forma di raffrescamento passivo e dovrebbe pertanto essere escluso dal calcolo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva (UE) 2018/2001.

(8)La riduzione del fabbisogno di raffrescamento grazie alla progettazione degli edifici, ossia tramite l’isolamento degli edifici, l’installazione di tetti verdi e pareti vegetali, l’ombreggiamento o l’aumento della massa di costruzione, pur essendo di grande beneficio, può essere considerata una forma di raffrescamento passivo e non dovrebbe pertanto essere inclusa nel calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili.

(9)La ventilazione (naturale o forzata), che consiste nell’introduzione di aria ambiente all’interno di uno spazio al fine di garantire un’adeguata qualità dell’aria interna, è considerata una forma di raffrescamento passivo e non dovrebbe pertanto essere inclusa nel calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili. L’esclusione dovrebbe essere mantenuta anche quando la ventilazione porta all’introduzione di aria ambiente fredda, riducendo così il raffrescamento erogato in alcuni periodi dell’anno; tale raffrescamento infatti non rappresenta la funzione principale e la ventilazione può anche contribuire a riscaldare l’aria in estate e quindi ad aumentare il carico di raffrescamento. Ciò nonostante, laddove l’aria di ventilazione sia utilizzata come mezzo di trasporto del calore per il raffrescamento, il corrispondente raffrescamento erogato, tramite un generatore di freddo o un raffrescamento ventilativo naturale, dovrebbe essere considerato raffrescamento attivo. Nei casi in cui il flusso d’aria di ventilazione dovesse essere superiore alle esigenze di ventilazione a fini di raffrescamento, il raffrescamento erogato dovuto a tale flusso d’aria aggiuntivo dovrebbe far parte del calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili.

(10)I ventilatori sono prodotti che comprendono un ventilatore e un gruppo motore elettrico. La loro funzione è far circolare l’aria e apportare benessere nel periodo estivo aumentando la velocità dell’aria intorno al corpo umano e producendo così una sensazione rinfrescante. A differenza della ventilazione, non vi è introduzione di aria ambiente nel caso dei ventilatori, che fanno semplicemente circolare l’aria interna. Di conseguenza, non si tratta di sistemi di raffrescamento dell’aria interna ma di riscaldamento (tutta l’energia elettrica consumata viene in ultimo erogata sotto forma di calore nella stanza in cui è utilizzato il ventilatore). I ventilatori non rappresentano soluzioni di raffrescamento e dovrebbero pertanto esulare dal calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.139.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A139%3ATOC

 

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