IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 8, paragrafo 4;
considerando quanto segue:
(1)In un complesso sistema finanziario globale con crescenti interconnessioni transfrontaliere, le entità note come società veicolo svolgono un ruolo importante. Le imprese multinazionali costituiscono società veicolo per convogliare i propri investimenti finanziari, aumentare l’accesso a più mercati finanziari e organizzare le loro attività materiali e immateriali a livello globale. Le società veicolo sono diventate sempre più rilevanti nelle statistiche esterne, in quanto possono assumere la forma di entità finanziarie specializzate o, più recentemente, anche di entità non finanziarie specializzate costituite da imprese multinazionali per gestire diritti di proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, commercio e altre attività nell’ambito di una strategia di massimizzazione finanziaria e dei profitti a livello di gruppo.
(2)Le informazioni statistiche relative alle società veicolo consentirebbero all’Eurosistema di comprendere meglio il ruolo di tali entità nel sistema economico e finanziario dell’area dell’euro. In particolare, le informazioni statistiche sull’attività delle società veicolo negli Stati membri la cui moneta è l’euro con un’elevata concentrazione di società veicolo consentirebbero all’Eurosistema di analizzare ed interpretare le interconnessioni transfrontaliere dai flussi e dalle posizioni delle società veicolo e di valutare i rischi finanziari ed economici associati ai fini delle analisi sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, sebbene le informazioni statistiche sulle società veicolo, in quanto unità istituzionali, siano già raccolte a livello nazionale, non sono segnalate separatamente alla Banca centrale europea (BCE). Le informazioni statistiche sulle società veicolo dovrebbero pertanto essere segnalate trimestralmente dalle banche centrali nazionali (BCN) alla BCE.
(3)Le informazioni statistiche relative alle società veicolo possono essere raccolte e/o compilate dalle autorità statistiche competenti diverse dalle BCN. Pertanto, la segnalazione di tali informazioni alla BCE può richiedere cooperazione tra le BCN e tali autorità competenti.
(4)La BCE era un membro della Task Force sulle società veicolo, istituita nel 2016 dal Comitato della bilancia dei pagamenti presso il Fondo monetario internazionale (FMI). Una delle questioni affrontate dalla Task Force era l’assenza di una definizione di società veicolo concordata a livello internazionale e nella sua relazione finale è stata presentata una proposta in tal senso (2). È pertanto opportuno che i requisiti imposti alle BCN in relazione alla comunicazione di informazioni statistiche sulle società veicolo tengano conto di tale definizione.
(5)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo 2012/120/UE (BCE/2011/23) (3).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0177.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
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