LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini selvatici vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’adozione di talune misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l’articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l’area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l’altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
(5)A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nel Comune di Roma, in Italia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona infetta.
(6)La decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione (5) è stata adottata a seguito delle informazioni ricevute da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio.
(7)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/717 la situazione epidemiologica in Italia è ulteriormente cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nel Comune di Roma; di conseguenza l’Italia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.
(8)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. Tale zona infetta tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica in Italia.
(9)Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l’area dell’Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come zona soggetta a restrizioni II, le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, che si applicano ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite provenienti dalla zona infetta istituita dall’Italia a seguito di tale recente focolaio, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(10)Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e dato che sussiste nell’immediato un rischio maggiore di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. La durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0173.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
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