LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 2 marzo 2015 le società Dow AgroSciences e Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA hanno presentato alla Spagna («lo Stato membro relatore») una domanda di approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 7 luglio 2015 lo Stato membro relatore ha informato i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
(3)Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dai richiedenti. Il 17 marzo 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.
(4)In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo.
(5)In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha chiesto ai richiedenti di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa.
(6)La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.
(7)Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. L'8 ottobre 2018 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva 1,3-dicloropropene.
(8)Nelle sue conclusioni l'Autorità ha indicato che, sulla base delle informazioni disponibili presentate nel fascicolo, non ha potuto ultimare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, e ha individuato per tutti gli impieghi rappresentativi potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, gli artropodi non bersaglio (api comprese), gli uccelli e i mammiferi come pure gli organismi del suolo.
(9)La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sul progetto di relazione di esame. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
(10)Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la sua relazione di esame e un progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene. La Commissione ha osservato che i motivi di preoccupazione individuati dall'Autorità non hanno potuto essere dissipati e che pertanto non è stato possibile concludere che i criteri di approvazione sono soddisfatti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
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