Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/739 della Commissione del 13 maggio 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di pollame.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, apre contingenti tariffari di importazione e di esportazione di prodotti agricoli specifici e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

(2)L’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 apre un contingente tariffario per le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere originario dell’Unione. Il contingente è aperto per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

(3)Attualmente questo contingente di esportazione comprende 13 codici NC. Di conseguenza, per agevolare tali esportazioni di latte in polvere verso la Repubblica dominicana il titolo di esportazione dovrebbe essere valido per tutti i prodotti dei codici NC compresi in tale contingente, indipendentemente dai codici NC esplicitamente menzionati nella domanda.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli.

(5)L’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dispone che, per i gruppi di contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290, il quantitativo di riferimento sia calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei numeri d’ordine del gruppo.

(6)Nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i periodi contingentali per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4211 e 09.4212 sono suddivisi in sottoperiodi, mentre i periodi contingentali per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4213 e 09.4290 non lo sono, il che rende particolarmente complesso il calcolo del quantitativo di riferimento.

(7)Per semplificare il suddetto calcolo è opportuno suddividere i periodi contingentali per i numeri d’ordine 09.4213 e 09.4290 negli stessi sottoperiodi stabiliti per i numeri d’ordine 09.4211 e 09.4212.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1)all’articolo 56, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)la sezione 20 indica:

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Contingente tariffario dal 1o luglio 20… al 30 giugno 20… per il latte in polvere secondo l’appendice 2 dell’allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

Il titolo di esportazione è valido per qualsiasi prodotto dei codici NC di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.”».

2)L’allegato XII è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC

 

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