Decisione GB(D)06-2021 che stabilisce norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3.

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IL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL’IMPRESA COMUNE RICERCA ATM NEL CIELO UNICO EUROPEO 3 (SESAR 3),

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (2) («atto unico di base»),

vista la decisione (D) 03-2021 del consiglio di amministrazione, che stabilisce norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune SESAR,

visti gli orientamenti del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sull’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e le norme interne,

dopo aver consultato il GEPD il 12 novembre 2019, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725,

viste le raccomandazioni del GEPD del 18 dicembre 2019,

dopo aver consultato il comitato del personale dell’impresa comune SESAR 3,

considerando quanto segue:

(1)Solo gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati possono prevedere limitazioni dei diritti degli interessati. Qualora tali limitazioni non possano fondarsi su atti giuridici adottati sulla base dei trattati, il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce che, in questioni relative alle operazioni dell’impresa comune SESAR 3, le limitazioni possono essere previste da norme interne, previa valutazione della necessità e della proporzionalità di tali limitazioni.

(2)In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall’impresa comune SESAR 3.

(3)Nel quadro del proprio funzionamento amministrativo, l’impresa comune SESAR 3 può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità da parte di informatori interni, condurre procedimenti (formali e informali) su molestie, trattare reclami interni ed esterni e condurre audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati dell’impresa comune SESAR 3 in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT).

(4)L’impresa comune SESAR 3 tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico, nonché dati riguardanti il caso (quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività) (3).

(5)L’impresa comune SESAR 3, rappresentata dal suo direttore esecutivo, funge da titolare del trattamento.

(6)I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, in modo tale da impedire l’accesso illecito agli stessi o il loro trasferimento a persone che non hanno il diritto di accedervi. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento, come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell’impresa comune SESAR 3.

(7)Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti di dati effettuati dall’impresa comune SESAR 3 quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) riguardanti casi di molestie, trattamento di reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

(8)Le norme interne dovrebbero applicarsi a tali rilevanti operazioni di trattamento eseguite prima dell’avvio dei procedimenti di cui sopra, nel corso dei procedimenti, durante il monitoraggio del seguito dato ai loro risultati e per tutto il periodo in cui continua ad applicarsi la limitazione. Queste norme dovrebbero essere applicabili anche a qualsiasi assistenza e cooperazione fornite dall’impresa comune SESAR 3 alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(9)Nei casi in cui si applicano tali norme interne, l’impresa comune SESAR 3 deve giustificare e spiegare per quale motivo le limitazioni sono strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e in quale modo rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(10)In questo quadro, l’impresa comune SESAR 3 è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile e nel pieno rispetto della legislazione e degli orientamenti pertinenti, i diritti fondamentali degli interessati durante le procedure citate, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.136.01.0112.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A136%3ATOC

 

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