Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/736 della Commissione dell'11 maggio 2022 che modifica le Decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Le decisioni 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) e 2007/307/CE (4) della Commissione definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). Dette decisioni sono state adottate dopo che il titolare dell’autorizzazione, la società Bayer CropScience AG, aveva comunicato alla Commissione di non avere intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa al materiale geneticamente modificato in questione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(2)Le tre decisioni hanno tutte previsto un periodo iniziale di transizione di cinque anni durante il quale l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dal materiale geneticamente modificato in questione era consentita purché tale presenza fosse in una percentuale non superiore allo 0,9 % e fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Il periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato sarebbero a volte potute rimanere nella catena alimentare umana e animale anche dopo l’interruzione della vendita, da parte della Bayer CropScience AG, delle sementi derivate dagli organismi geneticamente modificati in questione e nonostante l’adozione di ogni provvedimento necessario a evitare la presenza del materiale geneticamente modificato.

(3)Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno anche stabilito una serie di provvedimenti che la Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l’efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato in questione e hanno previsto obblighi di notifica cui la società doveva ottemperare.

(4)Nonostante i provvedimenti presi dalla Bayer CropScience AG al fine di prevenire la presenza degli organismi geneticamente modificati in questione in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, ne sono state rilevate tracce minime nei prodotti della colza. La decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione (5) ha modificato tutte e tre le decisioni al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 e ha ridotto la presenza tollerata del materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso. Le tre decisioni sono state ulteriormente modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione (6) e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1562 della Commissione (7) al fine di prorogare il periodo di transizione rispettivamente fino al 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022.

(5)La decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione (8) ha inoltre modificato le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda la modifica del destinatario da Bayer CropScience AG a BASF SE.

(6)Nell’ottobre 2021 BASF Belgian Coordination Center CommV, una succursale di BASF SE, ha riferito che, nonostante i provvedimenti adottati, negli ultimi anni erano ancora state rilevate tracce minime, con un’ulteriore tendenza alla diminuzione, nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce potrebbe trovare una spiegazione sia nella biologia della colza, poiché le sementi possono rimanere quiescenti per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole che sono state impiegate per raccogliere le sementi e che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell’adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e delle decisioni di esecuzione 2012/69/UE, (UE) 2016/2268 e (UE) 2019/1562.

(7)In questo contesto è opportuno prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2025, per consentire un’ulteriore diminuzione delle tracce residue della colza Ms1xRf1, Ms1xRf2 e Topas 19/2 nella catena alimentare umana e animale.

(8)Al fine di contribuire ulteriormente all’eliminazione del materiale geneticamente modificato è inoltre opportuno che BASF SE continui ad attuare il programma interno richiesto in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e a raccogliere dati sulla presenza di tale materiale nei prodotti della colza importati nell’Unione dal Canada, unico paese in cui i tipi di colza geneticamente modificata Ms1xRf1, Ms1xRf2 e Topas 19/2 sono stati coltivati per fini commerciali. BASF SE dovrebbe presentare alla Commissione una relazione su entrambi gli aspetti entro il 1o gennaio 2025.

(9)BASF SE dovrebbe continuare a garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento certificati per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le analisi durante il periodo di transizione.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.136.01.0108.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A136%3ATOC

 

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