LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(3)Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza ritardo gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.
(5)In seguito a una domanda presentata dalla società H.J. Heinz Supply Chain Europe BV a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante «Nutrimune» e le difese immunitarie contro gli agenti patogeni nel tratto gastrointestinale e nelle vie respiratorie superiori (domanda n. EFSA-Q-2018-00727). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Nutrimune sostiene il sistema immunitario difendendolo dagli agenti patogeni nelle vie respiratorie superiori e nel tratto gastrointestinale dei bambini nella prima infanzia».
(6)Il 15 aprile 2019 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità (2), la quale ha concluso che, in base ai dati presentati, le prove scientifiche non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di «Nutrimune» (un latte vaccino pastorizzato scremato fermentato con Lactobacillus paracasei CBA L74) e le difese immunitarie contro gli agenti patogeni nel tratto gastrointestinale e nelle vie respiratorie superiori dei bambini nella prima infanzia. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3ATOC
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