Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B di detto allegato elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flurocloridone fino al 31 maggio 2022. Il suddetto regolamento ha inoltre prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor fino al 31 luglio 2022 e delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, cimoxanil, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, oli vegetali/olio di colza, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea fino al 31 agosto 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva aclonifen fino al 31 luglio 2022 e i periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, fosfuro di alluminio, carburo di calcio, dodemorf, etilene, fosfuro di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione fino al 31 agosto 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva proquinazid fino al 31 luglio 2022.

(3)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva metam è fissata al 30 giugno 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione (6).

(4)Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (7). Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (8), le disposizioni stabilite in tale regolamento relative al rinnovo dell’approvazione di dette sostanze attive continuano ad applicarsi in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(5)Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione.

(6)Occorre inoltre prorogare i periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(7)La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3ATOC

 

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